Il diritto di votare...
commento dell'articolo 48 della Costituzione Italiana

Ieri, per la prima volta nella mia vita mi sono recato a votare... Devo dire che devo ancora capire bene come gira il mondo, comunque la mia bella X l'ho tracciata!
La Costituzione Italiana prevede un apposito articolo per il diritto di voto, ed è esattamente il primo articolo del IV titolo della parte I (Diritti e doveri dei cittadini) intitolato Rapporti politici...
art. 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Questo primo comma individua la figura dell'elettore, e ne pone come requisito fondamentale il raggiungimento della maggiore età. Dal 1975 la maggiore età è stata fissata al compimento del diciottesimo anno, mentre prima era fissata al compimento del ventunesimo.
Ma giuridicamente cosa cambia al conseguimento del 18esimo anno d'età?
Il soggetto acquisisce la capacità d'agire, cioè l'idoneità di porre in essere degli atti che siano giuridicamente validi. Questa capacità è strettamente collegata con la capacità naturale di intendere e di volere, che è la capacità effettiva del soggetto di avere coscienza dei propri pensieri, delle proprie azioni, e più in generale di saper gestire i propri interessi, che anch'essa viene acquisita a 18 anni, e giustifica l'acquisizione della capacità giuridica alla stessa età. Per dirla in modo più semplice si presume che una persona che è in grado di gestire i propri interessi sia allo stesso modo capace di disporre dei propri diritti.
La capacità d'agire non va confusa con la capacità giuridica, che è l'idoneità del soggetto di essere titolare di determinati diritti e determinati doveri, che viene riscosciuta a qualsiasi persona per il semplice fatto di essere venuta al mondo.
Se per esercitare il diritto di voto occorre avere la maggiore età, fissata a 18 anni, perchè per votare i senatori occorrono 25 anni d'età?
Perchè un secondo articolo costituzionale, esattamente l'articolo 58, al primo comma stabilisce che "i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età".
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Il secondo comma è veramente importante, in quanto indica quelli che possono essere riconosciuti come principi fondamentali del voto:
il voto è PERSONALE: il singolo elettore deve esercitare direttamente il proprio diritto, e non può incaricare o delegare terzi per l'esercizio del voto;
il voto è UGUALE: è il principio per il quale i voti degli elettori hanno la stessa valenza, ed è in accordo con l'articolo 3 che stabilisce l'uguaglianza giuridica dei cittadini, e più in generale di tutti i membri della società;
il voto è LIBERO: tutti gli elettori possono votare in piena liberà senza dover sottostare a controlli o condizionamenti di alcuna specie;
il voto è SEGRETO: questo principio è strettamente collegato con il precedente, ed è stato introdotto a tutela della libertà nell'esprimere la propria preferenza.
Votare è un dovere civico, ciò non significa che non recarsi alle urne comporti delle conseguenze giuridiche. Con questa formula si intende sottolineare su un piano morale e in parte anche politico, il dovere del cittadino (civico deriva di fatti dal latino civis, "del cittadino") di esprimere il proprio voto.
Essendo l'Italia uno stato democratico, sarebbe impensabile ottenere l'esercizio del voto attraverso la minaccia della sanzione. In sostanza il voto devo scaturire da una convinzione personale, e non da un obbligo di legge.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Con questo articolo si regola il voto dei cittadini italiani all'estero.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Leggendo sui vari Forum, ho visto che molte persone sono convinte che non votando per un certo numero di anni si perda il diritto di voto (ed è questa falsa convinzione che mi ha spinto a scrivere questo post!). Questa affermazione è assolutamente falsa. Il cittadino può essere privato del proprio diritto di voto solatanto per: incapacità civile, sentenza penale irrevocabile e indegnità morale.
Sono esclusi dal diritto di voto tutti gli interdetti, in quanto privi di capacità d'agire (è stata loro tolta con una sentenza di interdizione). Esistono due tipologie di interdetti:
Interdetto LEGALE: soggetti condannati all'ergastolo o a una pena che preveda una reclusione di almeno 5 anni. In questo caso l'interdizione ha carattere punitivo, e si limita agli atti di contenuto patrimoniale.
Interdetto GIUDIZIALE: l'articolo 414 del codice civile stabilisce che "il maggiore di età e il minore emancipato i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione".
Già dall'articolo 414 si nota che viene meno il carattere punitivo dell'interdizione, e viene sostituito con una tutela degli interessi del soggetto, il quale è incapace di provvedervi da solo.
Manuel